ASSOCIAZIONE L’AMICIZIA
STATUTO
ARTICOLO 1
E’ costituita l’Associazione di volontariato L’AMICIZIA, essa è regolata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
ARTICOLO 2
L’Associazione nasce per libera volontà di un gruppo di cittadini secondo quanto previsto dall’articolo 18 primo comma della Costituzione.
Essa è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’Associazione non ha fini di lucro e l’eventuale patrimonio sociale è destinato alla realizzazione dei fini associativi.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
L’Associazione ha durata indeterminata.
ARTICOLO 3
Essa si propone di:
A- Creare un centro di incontro in cui svolgere attività socio-culturali e ricreative rivolte a chiunque voglia partecipare con particolare attenzione ad anziani ed adolescenti;
B- Favorire l’interesse e stimolare forme di collaborazione tra individui e/o gruppi su tematiche e iniziative socio-culturali attraverso interventi organizzati di animazione;
C- Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, ambientale, storico, culturale e paesaggistico;
D- Attuare iniziative di Protezione Civile.
ARTICOLO 4
Per il raggiungimento dei fini sociali l’Associazione potrà:
- Collaborare con enti pubblici e privati e con organismi, movimenti e associazioni che operino negli stessi settori;
- Favorire la nascita e l’attività di altre iniziative che si propongano scopi analoghi;
- Attuare quant’altro si rendesse necessario per il raggiungimento dello scopo.
ARTICOLO 5
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono nelle finalità e nelle metodologie adottate dall’Associazione stessa e che siano ammessi dal Consiglio Direttivo.
I soci si suddividono in tre categorie:
- soci onorari;
- soci collaboratori;
- soci ordinari.
Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.
Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi dell’associazione. Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri iscritti che con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione, pena la sospensione dell’iscrizione del socio o l’espulsione dello stesso. Tali provvedimenti se strettamente necessari dovranno essere emanati dal Consiglio Direttivo, motivati e approvati dall’Assemblea dei soci.
ARTICOLO 6
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere-Economo;
- Il Presidente.
Le cariche sono annuali, rinnovabili e non remunerate.
ARTICOLO 7
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci, è l’organo sovrano dell’Associazione ed ha il compito di:
- Approvare il programma periodico di attività;
- Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla eventuale relazione preventiva e consuntiva stilata dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i Revisori dei Conti;
- Approvare eventuali modifiche al presente Statuto;
- Deliberare allo scioglimento dell’Associazione stessa.
ARTICOLO 8
L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente ed ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno un quarto dei soci tramite richiesta indirizzata al Presidente.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 9
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci ed ha il compito di:
- Eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere-Economo;
- Convocare l’assemblea dei soci;
- Cooptare nuovi componenti in sostituzione di dimissionari o in aumento se necessario;
- Gestire l’attività operativa secondo i fini statuari e le indicazioni dell’Assemblea;
- Redigere il bilancio consuntivo e se opportuno il bilancio preventivo;
- Gestire l’ordinaria amministrazione e la regolare contabilità.
ARTICOLO 10
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione.
Il Vice Presidente, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.
Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti ad altri soci in via transitoria o definitiva, dandone opportuna comunicazione al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo amministrativo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- Esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- Controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione;
- Controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo se necessario una relazione da presentare all’assemblea che approva il documento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da un numero di membri ritenuto opportuno dall’assemblea dei soci (preferibilmente tre più due sostituti).
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono al loro interno il Presidente.
Qualora sia necessario il Collegio dei Revisori dei Conti vota a maggioranza semplice, in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è compatibile con qualunque altra carica sociale, è di durata annuale e rinnovabile.
ARTICOLO 12
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea dei Soci, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.
ARTICOLO 13
Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
ARTICOLO 14
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- Le quote versate dai soci;
- Erogazioni, donazioni, contributi e sovvenzioni di soggetti pubblici e privati;
- Da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche;
- Beni acquistati con fondi dell’Associazione.
ARTICOLO 15
Ogni associato è libero di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Il socio che cessa di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.
ARTICOLO 16
L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci entro quattro mesi dal termine dell’esercizio.
Entro i quindici giorni precedenti la data dell’assemblea dei soci con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione dello stesso.
Annualmente il Consiglio Direttivo deciderà se opportuno di redigere un bilancio preventivo e sottoporlo all’attenzione dell’assemblea dei soci.
ARTICOLO 17
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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